Modifiche alla legge sulla navigazione 15.02.2016

Il Consiglio Federale ha apportato con entrata in vigore dal 15 febbraio 2016 le seguenti modifiche alla legge sulla navigazione.

Le principali modifiche possono essere trovati qui.

Riconoscimento di altri brevetti radar

I brevetti radar ufficiali rilasciati da un’autorità svizzera in virtù di altri atti normativi in materia di navigazione, sono equiparati ai brevetti radar ufficiali rilasciati secondo la presente ordinanza. Devono essere iscritti nella licenza di condurre svizzera con l’apposito codice. L’UFT tiene un elenco dei certificati radar esteri che possono essere convertiti in brevetti secondo la presente ordinanza.

Condizioni mediche

La vista e l’udito sono considerati sufficienti se sono adempiuti i requisiti minimi seguenti di cui all’allegato 1 dell’Ordinanza sull’ammissione alla circolazione:

  • per la vista: gruppo 3 – dal 1° luglio 2016 gruppo 1 (circolazione stradale: categorie A, B, A1, B1, F, G e M)

  • per l’udito: gruppo 2 (circolazione stradale: categorie C, D, C1, D1, trasporto professionale di persone)

I requisiti riguardanti l’esame della vista e della durata di validità (24 mesi) dello stesso sono retti dall’articolo 9 cpv 1 e 3 dell’Ordinanza sull’ammissione alla circolazione. Il controllo dev’essere eseguito presso un medico o un ottico professionista abilitato ad esercitare in Svizzera.

Rumore in esercizio - fumo - gas - carburante

Contro l’eccessivo rumore in esercizio a bordo devono essere adottati adeguati provvedimenti:

  • Il livello massimo di pressione sonora d’imbarcazioni sportive la cui potenza nominale del motore è uguale o inferiore a 10 kw non dev’essere superiore ai 60 dB(A)

  • Per le imbarcazioni sportive dotate di 2 o più motori la cui potenza nominale del singolo motore è uguale o inferiore a 10 kw, può essere innalzato di 3 dB(A) il valore limite

  • Il livello massimo di pressione sonora di natanti, eccetto le imbarcazioni sportive di cui ai punti 1 e 2, non dev’essere superiore ai 72 dB(A)

Disposizioni relative ai gas di scarico

  • Le disposizioni riguardanti le prescrizioni e i controlli sui gas di scarico sono, dal 15 febbraio 2016, regolati nell’Ordinanza sui requisiti per i motori di battelli nelle acque. svizzere (OMBat). Ora le prescrizioni dell’Ordinanza valgono anche per la propulsione di generatori che producono energia elettrica a bordo

  • I motori montati sui natanti già immatricolati possono continuare ad essere usati fintanto che il controllo dei gas di scarico non presenta anomalie e le condizioni, che hanno portato all’emissione della necessaria dichiarazione di conformità o del certificato d’omologazione dei gas di scarico, vengano rispettate

  • I motori importati o fabbricati prima del 31 dicembre 1994 possono continuare ad essere messi in servizio. Sono esclusi da tale disposizione i motori ad accensione comandata a 2 tempi

Le licenze di navigazione di natanti azionati da motori a 2 tempi ad accensione comandata e per i quali non vi è un certificato d’omologazione relativa ai gas di scarico ne una dichiarazione di conformità secondo l’OGMot, rimangono valide fino al 31 dicembre 2017

Controllo successivo dei gas di scarico

Per la nuova ordinanza sui requisiti per i motori di battelli nelle acque svizzere (OMBat) vengono, nel corso del 2016, anche introdotte nuove norme esecutive le quali sostituiscono le attuali contemplate nell’OGMot. Le disposizioni, ivi descritte, riguardanti le scadenze dei controlli, il campo d’applicazione delle analisi dei gas di scarico, le esigenze delle aziende abilitate così come l’obbligo di aver sempre con se il documento dei gas di scarico non soggiace a cambiamenti.

Categorie di progettazione delle imbarcazioni sportive

La nuova direttiva sulle imbarcazioni sportive UE riguarda le categorie di progettazione e non più semplicemente di categorie delle imbarcazioni sportive. Le condizioni della classificazione (potenza del vento e altezza delle onde) A-D rimangono invariate. La classificazione delle acque, altomare, al di fuori delle acque lacustri, acque lacustri e acque protette non esistono più.

Equipaggiamento minimo

Aggiunta:

Da ora per i seguenti tipi di natante dev’essere presente anche del cordame adeguato:

  • Natanti a remi

  • Natanti a vela con velatura fino a 15 m2

  • Natanti a motore con una potenza fino a 30 kw

Diminuzione:

A bordo di battelli sprovvisti di locali sotto coperta dotati di prosciugamento automatico non è necessario tenere un attingitoio dell’acqua o un secchio.

Controllo e manutenzione dell’estintore e degli impianti d’estinzione

Gli estintori e gli impianti d’estinzione sono da far controllare e da far eseguire la manutenzione nei termini fissati dal fabbricante. La scadenza non può superare i tre anni. n.

Mezzi di salvataggio per attrezzature nautiche idonee alla competizione

Le tavole per il Stand-up-Paddeln sono ora contemplate nel gruppo delle attrezzature nautiche idonee alla competizione. Sui fiumi o sui laghi al di fuori della zona rivierasca interna ed esterna le norme riguardanti i mezzi di salvataggio riguardano anche chi pratica lo Stand-up-Paddeln.

Natanti tenuti ad allontanarsi da altri natanti

Fatto salvo della fanale blu / speciali suoni acustici in caso di incrocio o di sorpasso devono allontanarsi:

  • tutti i natanti dai battelli con precedenza (pallone verde / nottetempo luce verde chiara visibile da ogni lato)

  • utti i natanti, ad eccezione dei battelli con precedenza, dai battelli per il trasporto di merce

  • tutti i natanti, ad eccezione dei battelli con precedenza e dei battelli per il trasporto di merce, dalle imbarcazioni dei pescatori professionisti che portano i segnali prescritti (vedi cifra 517)

  • tutti i natanti, ad eccezione dei battelli con precedenza, dei battelli per il trasporto di merce e delle imbarcazioni dei pescatori professionisti che portano i segnali previsti, dai battelli a vela

  • tutti i battelli a motore, ad eccezione dei battelli con precedenza, dei battelli per il trasporto di merci e delle imbarcazione dei pescatori professionisti che portano i segnali previsti, dai battelli a remi

  • fle tavole a vela e i kite surf da tutti gli altri natanti

I convogli rimorchiati sono considerati come battelli con precedenza, i convogli spinti come battelli per il trasporto di merci (lago di Costanza regole speciali).

I battelli in servizio regolare godono sempre di precedenza rispetto ad altri battelli con precedenza.

In caso di avvicinamento di un battello con precedenza, le acque nella sua direzione di navigazione devono essere lasciate libere.

Comportamento dei natanti tenuti ad allontanarsi

I natanti tenuti ad allontanarsi da altri natanti devono lasciare a questi ultimi lo spazio necessario in modo che possano proseguire la loro rotta e manovrare. Essi devono mantenere una distanza di almeno 50 m nei confronti di convogli rimorchiati e di imbarcazioni dei pescatori professionisti che portano i segnali previsti, e una distanza di almeno 200 m se essi incrociano da poppavia imbarcazioni dei pescatori professionisti.

Le distanze dai battelli con precedenza vanno scelte in modo da non ostacolarli e non metterli in pericolo durante la navigazione.

Zone rivierasche

Le disposizioni riguardanti le zone rivierasche non hanno subito cambiamenti sostanziali. La navigazione parallela nelle zone rivierasche interne è autorizzata solo ai battelli con un motore elettrico di al massimo 2 kw.

Pratica dello sci nautico, della tavola a vela, del kite surf o impiego di altre attrezzature similari, così come scooter da immersione

Uno scooter da immersione è un natante motorizzato che si trascina dietro, sott’acqua, una o più persone provviste di un equipaggiamento subacqueo. In linea di principio gli scooter da immersione possono essere impiegati solo per spostarsi sotto la superficie dell’acqua.

Gli spostamenti in superficie sono consentiti solo a scopo di salvataggio e per brevi tratti ai fini dell’immersione o dell’emersione. Gli scooter da immersione possono essere utilizzati solo dai sommozzatori, che:

  • sono al servizio di un’autorità o appartengono alla polizia, all’esercito o ad un servizio di salvataggio

  • svolgono attività commerciali o

  • li impiegano nell’attività di ricerca

Fanali – visibilità e potenza

La visibilità minima dei fanali sulle imbarcazioni sportive e da diporto corrispondono a:

Fanale chiaro

  • 4 4 km (2,2 miglio nautico) per il fanale bianco giallo

  • 3 km (1,62 miglio nautico) per il fanale rosso o verde

Gewöhnliches Licht:

  • 2 km (1,1 miglio nautico) per il fanale bianco giallo

  • 1.5 km (0.81 miglio nautico) per il fanale rosso o verde

La portata minima dei fanali sulle imbarcazioni sportive e da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a 12 m è di:

  • 1 miglio nautico (ca. 1,85 km) per i fanali laterali separati o combinati

  • 2 miglia nautiche (ca. 3,70 km) per i fanali d'albero, i fanali di poppa e i fanali bianchi visibili per tutto l'orizzonte

  • 1 miglio nautico per il settore di babordo e di tribordo del fanale d'albero tricolore e 2 miglia nautiche per il settore del fanale di poppa

La portata minima dei fanali sulle imbarcazioni sportive e da diporto con lunghezza dello scafo uguale o superiore a 12 m, ma inferiore a 20 m è di:

  • 2 miglia nautiche (ca. 3,70 km) per i fanali laterali separati o combinati, i fanali di poppa e tutti i settori del fanale d'albero tricolore

  • 3 miglia nautiche (ca. 5,55 km) per i fanali d’albero

La portata minima dei fanali sulle imbarcazioni sportive e da diporto con lunghezza dello scafo uguale o superiore a 20 m è di:

  • 2 miglia nautiche (ca. 3,70 km) per i fanali laterali separati e i fanali di poppa

  • 5 miglia nautiche (ca. 9,25 km) per i fanali d'albero

Tranne che sulle imbarcazioni sportive e da diporto, i fanali d'albero, i fanali d'albero tricolori, i fanali laterali e i fanali laterali combinati devono essere fanali chiari, mentre i fanali di poppa e i fanali bianchi visibili per tutto l'orizzonte devono essere fanali ordinari.

Genere di fanali

Fanale laterale

I fanali laterali devono essere collocati alla stessa altezza rispetto alla linea di galleggiamento

Fanale d’albero (fanale di prua)

La distanza del fanale d’albero dal punto d’intersezione della linea dei fanali laterali con l’asse del natante dev’essere di almeno 1.0 m (finora 0.5 m).

Fanale di poppa

Tranne che sulle imbarcazioni sportive e da diporto, il fanale di poppa dev’essere collocato lungo l’asse del natante. Sulle imbarcazioni sportive e da diporto, il fanale di poppa dev’essere collocato il più possibile a poppa.

Fanale ordinario bianco

In linea di principio i fanali visibili per tutto l’orizzonte devono essere disposti lungo l’asse del natante.

Fanali laterali combinati

Il termine „lanterna bicolore“ usato finora viene sostituito dalla designazione „fanali laterali combinati“. La lanterna bicolore viene ora descritta come fanale laterale combinato. I fanali laterali combinati devono essere collocati nella parte anteriore e in linea di massima lungo l’asse del natante.

Fanale d’albero tricolore

La lanterna tricolore viene ora denominata fanale d’albero tricolore. Questi ultimi combinano i fanali laterali e il fanale di poppa in un unico fanale e sono collocati sulla punta dell’albero o nelle sue vicinanze.

Eccezione:

Sui natanti motorizzati con lunghezza inferiore ai 12 m il fanale d’albero o il fanale visibile per tutto l’orizzonte può essere collocato lateralmente all’asse del natante, qualora non sia possibile collocarlo lungo lo stesso. In questo caso un fanale laterale combinato dev’essere collocato lungo l’asse del natante o il più vicino possibile all’asse lungo il quale è montato il fanale d’albero o il fanale visibile per tutto l’orizzonte, collocato lateralmente.

Fanali particolari o segnali

Natanti motorizzati

Sulle imbarcazioni sportive e da diporto la cui lunghezza dello scafo non supera i 7 m e la velocità al suolo non supera i 7 nodi (circa 13 km/h) è sufficiente un fanale a luce bianca visibile per tutto l’orizzonte, sempre che questi dati siano iscritti nella licenza di navigazione.

Natanti non motorizzati

Inoltre ora i natanti a vela che navigano solo a vela, possono portare di notte e in caso di scarsa visibilità due fanali visibili per tutto l’orizzonte collocati verticalmente uno sopra l’altro, sempre che non portino un fanale d’albero tricolore. I fanali vanno collocati dove risultano più visibili. Il fanale superiore è a luce rossa, quello inferiore a luce verde. Oltre a questi fanali i battelli menzionati devono portare i fanali laterali e i fanali di poppa prescritti.

Disposizioni transitorie:

I natanti immatricolati con l’impianto dei fanali che corrisponde alla legge finora in vigore possono continuare ad essere utilizzate.

Le imbarcazioni sportive che sono state immesse in commercio o messe in servizio in Svizzera o nell’UE prima del 18 gennaio 2017, secondo le disposizioni previgenti della presente ordinanza, possono continuare ad essere messe a disposizione sul mercato in Svizzera. Possono inoltre essere messe in servizio in Svizzera, semprechè adempiano le condizioni per il rilascio della licenza di navigazione.

Esame teorico per l’ottenimento del permesso di condurre

L’esame teorico ha ora una validità di 24 mesi. L’esame teorico dev’essere ripetuto, se il candidato entro 24 mesi dopo aver superato l’esame teorico non supera anche l’esame pratico.

Prescrizioni doganali

Dichiarazione

Le imbarcazioni estere importate definitivamente in Svizzera devono essere dichiarate per l’immissione in libera pratica (imposizione dal punto di vista doganale e fiscale).

Per fare ciò occorre presentare all’ufficio doganale competente tutti i documenti di scorta necessari per l’imposizione (fattura, contratto d’acquisto, licenza di navigazione ecc.).

Le aliquote di dazio sono uguali sia per le imbarcazioni usate sia per quelle nuove e oscillano fra i 30 e i 45 franchi per 100 chilogrammi di peso a vuoto. Se viene fatta valere una preferenza tariffaria (aliquota di dazio più bassa), occorre presentare una prova dell’origine valida.

L’IVA dell’8% per cento viene riscossa sul prezzo d’acquisto (sulla scorta della fattura o del contratto d’acquisto) o in base allo stato dell’imbarcazione. L’IVA va pagata anche sull’importo del dazio e sulle spese accessorie (spese di trasporto, assicurazione, imposizione ecc.). Per l’immatricolazione presso l’ufficio cantonale della navigazione, l’ufficio doganale allestisce la prova d’imposizione (mod. 15.10). È punibile chiunque non adempie l’obbligo di dichiarazione.

Lavori di riparazione, manutenzione o trasformazione all’estero

Si tratta di imbarcazioni svizzere imposte (dal punto di vista doganale e fiscale), su cui vengono effettuati lavori di riparazione, manutenzione o trasformazione (perfezionamento) all’estero.

Le imbarcazioni immatricolate possono essere asportate dalla Svizzera senza formalità doganali. Per contro, all’atto dell’esportazione, le imbarcazioni non immatricolate devono essere dichiarate presso l’ufficio doganale competente per il regime del perfezionamento passivo. Il materiale aggiunto all’estero (p. es. equipaggiamenti supplementari o pezzi di ricambio) è assoggettato ai tributi doganali e all’IVA. L’IVA viene riscossa anche sulle spese per i lavori di manutenzione e di riparazione. Le riparazioni e i perfezionamenti vanno dichiarati spontaneamente all’ufficio doganale più vicino e comprovati con appositi documenti (fatture, contratti di manutenzione ecc.) al momento della reimportazione.

Ammissione temporanea di imbarcazioni immatricolate all’estero

Persone domiciliate in Svizzera

In linea di massima una persona domiciliata in Svizzera non ha diritto di utilizzare o fare utilizzare nel proprio interesse un’imbarcazione non imposta dal punto di vista doganale e fiscale.

È consentito effettuare al massimo 12 corse transfrontaliere all’anno, con un termine di riesportazione di tre giorni.

A tal fine occorre richiedere una dichiarazione doganale d’ammissione temporanea presso il competente ufficio doganale e i tributi all’importazione devono essere garantiti mediante deposito in contanti o fideiussione. L’importazione senza formalità non è possibile.

È possibile navigare sulle acque confinarie svizzere con un’imbarcazione non imposta e senza dichiarazione doganale d’ammissione temporanea solo se non si attracca a una riva svizzera e non si ormeggia a una boa. Per informazioni sulle prescrizioni locali occorre rivolgersi agli uffici doganali del posto.

Persone domiciliate all’estero

Una persona domiciliata all’estero può impiegare l’imbarcazione in territorio doganale svizzero come segue:

  • ino a 1 mese: senza formalità e senza autorizzazione doganale

  • per più di 1 mese e fino a 1 anno: con autorizzazione doganale (mod. 15.32) da richiedere presso un ufficio doganale

  • per più di 1 anno: imposizione dal punto di vista doganale e fiscale

Casi speciali

Prescrizioni particolari si applicano inoltre per imbarcazioni introdotte temporaneamente in Svizzera

  • per l’inverno

  • per vendita incerta

  • per esposizione

Gli uffici doganali forniscono informazioni sulle formalità doganali necessarie.

Viaggiare e acquistare all’estero

Al passaggio del confine il viaggiatore deve avere con sé un documento di viaggio valido e riconosciuto. Egli deve dichiarare spontaneamente tutte le merci e gli animali trasportati presso l’ufficio doganale competente.

Si applicano le prescrizioni e agevolazioni/quantità ammesse in franchigia del traffico turistico

Maggiori informazioni / contatto

Per maggiori informazioni consultare il sito

I valichi di confine e gli uffici doganali sono consultabili al link:

Materiale del corso a motore e barche a vela

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